Contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2019 il decreto 26 giugno 2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici o di diritto...
Data:

6 settembre 2019

Tempo di lettura:

4 min

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2019 il decreto 26 giugno 2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174.
Beneficiari
- enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico;
- enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale;
- enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile.

Attività ammissibili
Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui alle leggi n. 702/55 e n. 44/82 per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni turistiche, devono essere corredate della seguente documentazione:
a) relazione che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e/o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo, nonche' ogni altro utile elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario.
b) dettagliato programma di svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione;
c) preventivo finanziario della manifestazione che riporti dettagliatamente la descrizione delle voci di spesa e di quelle di entrata, queste ultime comprensive, altresi', della misura della quota partecipativa dell'Ente;

Scadenza
I soggetti interessati devono inviare l'istanza annualmente, corredata della documentazione prevista, entro il termine del 30 gennaio, all'indirizzo: contributi.turismo@pec.politicheagricole.gov.it.

Finanziamento
L'entità del contributo da assegnare sarà calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione e non potrà comunque eccedere:
- il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n. 702/55 e n. 44/82;
- euro 25.000,00 per le istanze presentate ai sensi della legge n. 174/58.
L'importo del contributo non potrà comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale dell'ente.

Le istanze presentate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 702/55 per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni turistiche sono valutate secondo i seguenti criteri e parametri
a) manifestazioni che rientrano nell'offerta turistica enogastronomici - fino a punti 30
b) manifestazioni che interpretano particolarmente la tradizione e la tipicità del territorio o che valorizzano il made in Italy - fino a punti 10
c) manifestazioni che promuovono borghi meno conosciuti (con massimo 50.000 abitanti) di particolare valenza paesaggistica e/o con patrimonio storico e architettonico di pregio - fino a punti 20
d) manifestazioni che assumono rilievo ai fini turistici di carattere interregionale, nazionale e/o internazionale, in considerazione della loro elevata notorietà e dell'entità dei flussi turistici richiamati - fino a punti 20
e) manifestazioni che favoriscono il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici - fino a punti 10
f) manifestazioni che favoriscono un turismo ecocompatibile, accessibile e sociale, secondo le definizioni adottate dall'OMT e dalla Comunita' europea - fino a punti 10

Le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inerenti l'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, sono valutate secondo i seguenti criteri e parametri:
a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificità delle attività svolte ed alla sua connessione con il settore turistico, alla stabilita' organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento; - fino a punti 25
b) iniziative di istruzione e qualificazione che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati
e/o alla tipologia dell'offerta proposta di natura turistica - fino a punti 25
c) adeguatezza del programma formativo turistico rispetto alle diverse qualifiche e mansioni ed ai relativi contenuti di
professionalità - fino a punti 25
d) rispondenza al mercato turistico delle iniziative di istruzione e riqualificazione con specifico riferimento al
miglioramento delle condizioni occupazionali - fino a punti 25

Le istanze presentate ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174 sono valutate secondo i seguenti criteri e parametri:
a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificità delle attività svolte ed alla sua connessione con il settore turistico alla stabilità organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento - fino a punti 25
b) presenza sul territorio e entità della compagine sociale - fino a punti 25
c) specifica finalizzazione delle attività programmate alla promozione dello sviluppo del turismo giovanile o sociale - fino a punti 25
d) qualità, articolazione ed ampiezza delle attività programmate -fino a punti 25

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Ultimo aggiornamento pagina: 06/04/2020 16:38:53

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