NOVITA’ TESTO UNICO TURISMO LR 86/2016 - SOSPENSIONE ATTIVITA’ STRUTTURE RICETTIVE.

Strutture ricettive: sospensione volontaria attività nel periodo di emergenza sanitaria Al fine di affrontare il delicato tema delle sospensioni dell’attività delle strutture ricettive durante la grave crisi del settore conseguente al Covid-19,...
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4 marzo 2021

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1 min

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Strutture ricettive: sospensione volontaria attività nel periodo di emergenza sanitaria

Al fine di affrontare il delicato tema delle sospensioni dell’attività delle strutture ricettive durante la grave crisi del settore conseguente al Covid-19, con la "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019" (approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno scorso) sono state apportate alcune modifiche alla L.R. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, con l’introduzione del termine massimo di sospensione pari a 12 (dodici) mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali.

COSA CAMBIA?
Ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva può attivare la procedura di sospensione dell’attività previa comunicazione al SUAP, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.

Si ricorda che alle strutture ricettive alberghiere non è stata imposta la chiusura a causa dell'emergenza sanitaria.
(La chiusura forzosa ha interessato le sole strutture ricettive non alberghiere dal 10 marzo 2020 al18 maggio 2020)

In relazione alle chiusure nel periodo antecedente l’entrata in vigore della suddetta modifica normativa, e quindi per le strutture alberghiere ed extra alberghiere che hanno ritenuto di chiudere durante il periodo di emergenza Covid, ferma restando la comunicazione della sospensione al SUAP, il termine di sospensione è, in relazione alla causa di forza maggiore – Covid 19, valido in ogni caso fino al 31 GENNAIO 2021 - data stabilita quale termine dello “stato di emergenza” dichiarato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Si ricorda che la sospensione DEVE essere comunicata per giustificare l'inattività durante il periodo di apertura della struttura, sia esso annuale o stagionale
; in ogni caso il termine di sospensione comunicato al SUAP si computa secondo il calendario comune, senza interruzioni.

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Ultimo aggiornamento pagina: 05/03/2021 09:30:46

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