Descrizione
Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto.
Beneficiari
Soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Sono inclusi gli Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Esclusi: soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
Due condizioni
1) Soggetti che non abbiano conseguito al 31/12/2019 ricavi o compensi superiori a 10 milioni di €
2) Il fatturato medio mensile del 2020 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del 2019
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
Calcolo
Si applicano le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100.000€;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100.000€ fino a 400.000€;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400.000€ fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
Agevolazione
Beneficiari
Soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Sono inclusi gli Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Esclusi: soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
Due condizioni
1) Soggetti che non abbiano conseguito al 31/12/2019 ricavi o compensi superiori a 10 milioni di €
2) Il fatturato medio mensile del 2020 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del 2019
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
Calcolo
Si applicano le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100.000€;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100.000€ fino a 400.000€;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400.000€ fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
Agevolazione
Minimo: 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Massimo: 150.000 €
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.
Scadenza
28 maggio 2021
Per richiedere il contributo: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 08/04/2021 15:53:26