ATTIVITÀ NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SPORTIVE RICONOSCIUTE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

A seguito della pubblicazione del DPCM 2 marzo 2021 il Comune di San Marcello Piteglio si è attivato per verificare la possibilità di svolgere le sessioni di allenamento e eventuali manifestazioni presso le strutture sportive comunali per le...
Data:

26 marzo 2021

Tempo di lettura:

2 min

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A seguito della pubblicazione del DPCM 2 marzo 2021 il Comune di San Marcello Piteglio si è attivato per verificare la possibilità di svolgere le sessioni di allenamento e eventuali manifestazioni presso le strutture sportive comunali per le attività riconosciute di preminente interesse nazionale.
La normativa di riferimento in merito è trattata dal DPCM 2 marzo 2021 relativo a: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare gli articoli 17, 18 e 41 che disciplinano lo svolgimento delle attività sportive in zona rossa.
Sulla base di questa normativa e delle interpretazioni avute dagli organi competenti, le “federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero gli organismi sportivi internazionali” che intendono utilizzare le palestre comunali devono presentare al protocollo del Comune specifica richiesta con le seguenti precisazioni (vedi art. 18 c.1):
- deve essere allegata alla richiesta la dichiarazione rilasciata dal CONI, dal CIP o dalla Federazione di appartenenza di svolgere attività per allenamenti e manifestazioni di livello agonistico che siano riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP). Si sottolinea come, stante la normativa vigente, la possibilità di svolgimento dell’attività in zona gialla, arancione o rossa, è possibile solo per le squadre che abbiano questa caratteristica, non sarà possibile derogare per le attività che non rientrino nella condizione di “preminente interesse nazionale” esplicitamente riconosciuta dal CONI o dal CIP;
-si evidenzia che come stabilito dalla citata normativa le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti comunque muniti di tessera agonistica, partecipanti alle competizioni individuali e di squadra di cui sopra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.


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Ultimo aggiornamento pagina: 26/03/2021 16:50:26

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