Descrizione
Il Comune di San Marcello Piteglio avvisa i cittadini che sta per terminare il tempo a disposizione per mettersi in regola con l’ordinanza della Provincia di Pistoia relativa alla manutenzione dei terreni adiacenti alle strade pubbliche.
L’ordinanza si rivolge ai possessori di terreni confinanti con le strade provinciali e nei quali crescano alberi, arbusti o rampicanti, e ai possessori di terreni in cui si trovino fossi di raccolta delle acque piovane, i quali dovranno provvedere a: tagliare i rami delle piante se si spingono oltre il confine stradale, se nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, se interferiscono con la fruibilità e funzionalità della strada; potare regolarmente le siepi che provochino restringimenti o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante; rimuovere alberi, ramaglie e terriccio caduti sulla sede stradale dai loro terreni; adottare tutte le precauzioni necessarie a evitare danni e pericoli nelle vie confinanti; mantenere puliti i fossi ubicati nelle proprietà private.
Essi, infatti, sono tenuti dalla legge ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a evitare che si verifichino situazioni di pericolo.
Scaduto il termine per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade pubbliche, potranno essere applicate le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal Codice della Strada, nonché attribuite al proprietario inadempiente le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione dell’ordinanza.
L’ordinanza si rivolge ai possessori di terreni confinanti con le strade provinciali e nei quali crescano alberi, arbusti o rampicanti, e ai possessori di terreni in cui si trovino fossi di raccolta delle acque piovane, i quali dovranno provvedere a: tagliare i rami delle piante se si spingono oltre il confine stradale, se nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, se interferiscono con la fruibilità e funzionalità della strada; potare regolarmente le siepi che provochino restringimenti o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante; rimuovere alberi, ramaglie e terriccio caduti sulla sede stradale dai loro terreni; adottare tutte le precauzioni necessarie a evitare danni e pericoli nelle vie confinanti; mantenere puliti i fossi ubicati nelle proprietà private.
Essi, infatti, sono tenuti dalla legge ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a evitare che si verifichino situazioni di pericolo.
Scaduto il termine per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade pubbliche, potranno essere applicate le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal Codice della Strada, nonché attribuite al proprietario inadempiente le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione dell’ordinanza.
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/06/2022 10:46:07