Proprietari o tecnici delegati per certificare l'agibilità degli immobili
Ai sensi dell'art. 149 della L.R. Toscana 65/2014 e s.m.i.
1) Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati attestano la conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi.
2) L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico:
a) l’attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2;
b) il certificato di collaudo statico di cui all'articolo 175, oppure, per gli interventi di cui all'articolo 175, comma 4 bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 141, comma 15;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;
f) la copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione.
3 bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.
3 ter. L’agibilità decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3.