A chi è rivolto

Ai commercianti che vogliono effettuare la vendita dei propri prodotti al pubblico a prezzi scontati.

Descrizione

Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. e relativo regolamento approvato con DPR 218 del 06/04/2001.

È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte (dove per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo), detiene una quota superiore al 50 % della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Come fare

La vendita sottocosto deve essere comunicata attraverso l'apposito modulo da presentare direttamente all'Ufficio Commercio del Comune all'indirizzo PEC: comunedisanmarcellopiteglio@pec.it almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno. 
Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto che non é soggetta alla preventiva comunicazione:

- dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
- dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto, non soggetta alla preventiva comunicazione, in caso di

- ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
- apertura di un nuovo esercizio commerciale;
- avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;
- modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del D.P.R. 06.04.2001 n. 218. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione;

- inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

Cosa serve

La vendita sottocosto deve essere comunicata attraverso l'apposito modulo da presentare direttamente all'Ufficio Commercio del Comune all'indirizzo PEC: comunedisanmarcellopiteglio@pec.it 

Cosa si ottiene

La presentazione della comunicazione consente la vendita sottocosto.

Tempi e scadenze

La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Per poter effettuare un'altra vendita sottocosto dello stesso prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Commercio - Sviluppo Economico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

VENDITE SOTTOCOSTO.docx [.docx 14,6 Kb - 31/12/2024]

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Ultimo aggiornamento pagina: 29/08/2025 13:18:47

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