A chi è rivolto

Sono tenuti alla corresponsione dell’addizionale comunale le persone fisiche aventi il
domicilio fiscale nel Comune alla data dal primo gennaio dell’anno cui si riferisce
l’addizionale.

Descrizione

L'addizionale comunale e provinciale sull'IRPEF è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 1999, con il Decreto Legislativo del 28 settembre 1998, n° 360 e successive modificazioni. L'addizionale è dovuta dai cittadini soggetti all'IRPEF (soggetto passivo), aventi domicilio fiscale in un Comune che ha introdotto la relativa aliquota.
Il tributo è dovuto (soggetto attivo):
- al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa
- oppure, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ai medesimi, al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai detti redditi.

Per i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a lavoro dipendente e redditi derivanti da pensione l'addizionale è trattenuta e versata dal sostituto di imposta (datore di lavoro o istituto pensionistico). Se gli stessi soggetti oltre a tali redditi sono titolari anche di altri redditi, per i quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'addizionale complessivamente dovuta sarà calcolata e versata secondo le istruzioni fornite per la dichiarazione medesima Modd. 730 o UNICO.

I soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo pagheranno l'addizionale tramite la dichiarazione dei redditi (UNICO), secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei modelli medesimi.

I sostituti d'imposta o i contribuenti in caso di autotassazione (dichiarazione dei redditi), effettuano il versamento utilizzando il modello F24, compilandone la "Sezione Regione ed Enti Locali".

Come fare

L’addizionale è determinata applicando l’aliquota stabilita dall’Ente, al reddito
complessivo computato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti per imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta
dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle normative vigenti.

Cosa serve

Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. i contribuenti
che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. fino a Euro
11.000,00.
Per i redditi superiori al limite di esenzione di cui al precedente punto il
contribuente applica al reddito complessivo l’aliquota fissata dal presente regolamento.
A decorrere dall’anno 2020 l’aliquota di addizionale comunale all’I.R.P.E.F., viene
fissata nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali.

Cosa si ottiene

Esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. fino a Euro
11.000,00.

Tempi e scadenze

secondo normativa fiscale vigente

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

file.pdf [.pdf 14,53 Kb - 30/12/2024]

Contatti

Tributi

Via Pietro Leopoldo, 24 (Primo Piano)
Via Casanuova, 16 - 51020 Piteglio (PT) (Secondo Piano) (Ex Comune di Piteglio) - San Marcello Piteglio

Ex Comune di San Marcello Pistoiese: 0573.621285
Ex Comune di Piteglio: 0573.637809
NUMERO VERDE TARI 800811440 attivo dal lunedi' al sabato dalle 8:30 alle 12:30

tributi@comunesanmarcellopiteglio.it

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Ultimo aggiornamento pagina: 30/12/2024 10:49:26

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