L'IMU (due rate di pari importo che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre), a partire dal 2014, non si applica più all'abitazione principale (e relative pertinenze, con le precisazioni del caso) escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che continuano ad essere assoggettate all'imposta e possono usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro.
Non mancano i casi di esclusione dal pagamento dell'imposta (assimilazione all'abitazione principale) disposti dal Comune (ad es. per i proprietari o gli usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero) e le esenzioni ex lege (case delle cooperative edilizie assegnate ai soci che le destinano ad abitazione principale, alloggi sociali, casa assegnata al coniuge separato, unico immobile posseduto dal personale delle forze armate o delle forze di polizia, fabbricati rurali ad uso strumentale).