A chi è rivolto

Ai cittadini sposati che intendano separarsi quando non vi siano figli minori o anche maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale

Descrizione


Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o anche maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di residenza di uno dei coniugi oppure di iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) o di trascrizione dell'atto di matrimonio se celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero.

L'accordo sottoscritto dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

La Legge n. 162/2014 prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio (divorzio) e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n.898/1970).

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. Anche in questo caso, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato di ciascuna parte, una volta formalizzato l'accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di competenza. Per Comune di competenza si intende il Comune presso cui è iscritto l'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) o di trascrizione dell'atto di matrimonio se celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero.

Per tutte le informazioni relative al nuovo procedimento è possibile contattare l'Ufficio di Stato Civile.

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso.
4525/50000

Come fare

Contattare l'Ufficio di Stato civile

Cosa serve

documentazione prevista dalla normativa

Cosa si ottiene

Atto di separazione

Tempi e scadenze

Tempistiche variabili

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni servizio SMP.pdf [.pdf 34,64 Kb - 31/12/2024]

Contatti

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva

Via Pietro Leopoldo, 10 (Piano Terra)
Via Casanuova, 16 - 51020 Piteglio (PT) (Ex Comune di Piteglio) - San Marcello Piteglio

Ufficio di San Marcello Pistoiese: 0573.621222 - 0573.621238 - 0573.621271
Ufficio di Piteglio: 0573.69036

anagrafe@comunesanmarcellopiteglio.it

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 31/12/2024 10:53:05

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