A chi è rivolto

Sono giochi pubblici quelli definiti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il cui esercizio è riservato allo Stato, che ne effettua la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità.

Si definiscono giochi leciti quelli la cui offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente, e segnatamente quelli non compresi nella tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore territorialmente competente.

Tra i giochi pubblici leciti sono di interesse amministrativo - per le competenze della Questura e del SUAP - solo i giochi fisici (off line), distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite personale addetto e/o apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela.

Nessuna competenza amministrativa vi è sui giochi a distanza (online o gambling), distribuiti per via telematica, tramite internet e telefonia.

Descrizione

Sale giochi e giochi leciti

Per le varie tipologie si prega di consultare l'apposita pagina sul sito del SUAP dell'Unione dei Comuni Appennino Pistoiese al seguente link: https://suapucap.nuvolaitalsoft.it/scheda/avvio-attivita-di-sala-giochi/

Apertura, subingresso, trasferimento, ampliamento, variazione di sala gioco. Scia o comunicazione da presentare al SUAP esclusivamente tramite l’utilizzo del Portale Telematico STAR.

Videogiochi
Chi intende installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A (Newslot) e comma 7 del T.U.L.P.S.; ed altri giochi leciti di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., in un locale, deve accertarsi della tipologia di attività che si svolge nel locale stesso.

In caso di locali con autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (bar, circolo privato con somministrazione ed esercizi assimilabili) non è necessario presentare alcuna Scia. E’ necessario richiedere una copia della Tabella dei giochi proibiti predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune da affiggere nel locale ai sensi dell’art. 110, comma 1 del T.U.L.P.S..

In caso di locali di diversa tipologia (esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88), ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico, è necessario presentare Scia al Suap.

Produzione, distribuzione e gestione dei giochi
( art. 86, comma 3, lett. b) del T.U.L.P.S., R.D. n. 773 del 18 Giugno 1931)
Chi intende aprire un’attività di produzione od importazione, distribuzione e di gestione, anche indiretta, di apparecchi e congegni automatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S deve presentare apposita Scia al SUAP.


Modello per richiesta copia tabella giochi proibiti
Scarica il modello a pié pagina. La richiesta può anche essere trasmessa mezzo PEC al Comune di San Marcello Piteglio, all’indirizzo comunedisanmarcellopiteglio@pec.it unitamente a copia del documento del sottoscrittore e n° 1 marca da bollo da € 16,00 (pagamento in F23 o dichiarazione sostitutiva) indicando ad oggetto “Richiesta Tabella giochi proibiti”.

L’autorizzazione come esercizio pubblico (bar, ristorante, sala giochi, ecc. ...) abilita anche alla installazione e al funzionamento di apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 e 7 del TULPS, ma non abilita all'esercizio di giochi leciti come, ad esempio, il gioco con le carte o i biliardi.


Normativa di riferimento
Regolamento per l’esercizio del Gioco Lecito approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 26.3.2018;
L.R.T. n. 4 del 23 gennaio 2018 (prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla L.R.T. 57/2013);
Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.);
Decreto Interdirettoriale -AAMS 27 ottobre 2003, concernente “Individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi”;
Decreto Direttoriale-AAMS 18 gennaio 2007, recante “Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti da gioco pubblici”;
Decreto Direttoriale-AAMS 27 Luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS;


PER INFORMAZIONI cliccare sui link

SUAP

Come fare

Scia o comunicazione da presentare al SUAP esclusivamente tramite l’utilizzo del Portale Telematico STAR.

Per ulteriori informazioni contattare SUAP Unione di Comuni Appennino Pistoiese, informazioni al seguente link: https://suapucap.nuvolaitalsoft.it/scheda/avvio-attivita-di-sala-giochi/

Cosa serve

Requisiti soggettivi

I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.

Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.

Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni,definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Requisiti di rappresentanza


Il titolare dell’attività di gioco può condurre l’esercizio mediante la nomina, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., di uno o più rappresentanti, ciascuno dei quali deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.

La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. (AWP) deve essere oggetto di apposita comunicazione al SUAP, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.

La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. (VLT, scommesse e Bingo) deve essere oggetto di apposita comunicazione alla Questura territorialmente competente, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.


Cosa si ottiene

Il D.Lgs 222/2016 (Madia 2) ha previsto il regime amministrativo dell'autorizzazione per tutte le tipologie di gioco pubblico lecito, siano esse di competenza del Comune (art. 86 TULPS) o della Questura (art. 88 TULPS).

Tempi e scadenze

L'amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Commercio - Sviluppo Economico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

AVVIO GIOCHI LECITI.docx [.docx 16,15 Kb - 31/12/2024 - 02/01/2025]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 21/07/2025 14:40:23

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