A chi è rivolto

A coloro che vogliono aprire un'attività artigianale di produzione di pane e prodotti da forno.

Descrizione

L’attività di panificazione, come definita dalla Legge Regionale Toscana 18/2011, consiste nell’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.

Sono comunque consentite:

- l'attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;

- l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

​​Per ciascuna unità locale deve essere nominato un responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

Come fare


Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per attività di panificazione;
- la notifica ai fini della registrazione Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90)

1. Esercizio di attività di panificazione con prevenzione incendi in caso:

di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kw;
utilizzo di impianti di produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorre presentare:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per attività di panificazione
- la notifica ai fini della registrazione Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

2. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi D.G.R.T. 1227/2015
obbligatoria se il consumo di farina è superiore a 1500 kg/giorno o il consumo idrico è superiore a 5 mc/giorno nel periodo di massima attività;
attivabile comunque, su scelta dell'utente ed in alternativa all'autorizzazione generale, se il consumo di farina è compreso tra 300 e 1500 kg/giorno o il consumo idrico è inferiore a 5 mc/giorno nel periodo di massima attività
Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni.

AUA richiesta successivamente all'avvio: quando durante l'esercizio dell'attività di panificazione aumenta il consumo giornaliero di farina o di acqua occorre presentare l'istanza in bollo per l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)


Per ulteriori informazioni contattare SUAP Unione di Comuni Appennino Pistoiese, informazioni al seguente link: https://front09.nuvolaitalsoft.it/sanmarcellopiteglio/


Cosa serve

Per informazioni complete consultare l'apposita pagina sul sito del SUAP dell'Unione dei Comuni Appennino Pistoiese al seguente link: https://suapucap.nuvolaitalsoft.it/scheda/attivita-di-panificazione-forno/

Il possesso di requisiti specifici che vanno ad integrare la normativa statale e regionale in materia di attività imprenditoriali, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità:


Requisiti soggettivi professionali:



Non sono tenuti alla frequenza del corso di formazione, ma restano comunque obbligati all'aggiornamento professionale della durata minima di 20 (venti) ore nel quinquennio, i responsabili dell'attività produttiva che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma di istruzione secondaria superiore tecnico professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;
- diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema d'istruzione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;
- attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;
- aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, relativa all'attività di panificazione presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il centro per l'impiego o la CCIAA competenti per territorio;
- qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.

Con sentenza n. 108/2012 (vedi oltre in Altre informazioni utili) la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli della Legge Regione Toscana 81/2011 sui requisiti professionali e l'obbligo di aggiornamento quinquennale, riconoscendo la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di formazione professionale, al fine di:

- assicurare una formazione professionale costante nell'interesse del lavoratore;
+ garantire la tutela di interessi connessi all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro.

Le violazioni degli obblighi relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale sono sanzionate ai sensi art. 5 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18

Requisiti oggettivi morali:

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti oggettivi

I locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ed essere conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici, gli arredi e le attrezzature.




Cosa si ottiene

La presentazione della notifica sanitaria consente di avviare l'attività. 

Tempi e scadenze

La notifica sanitaria ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Commercio - Sviluppo Economico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

PANIFICAZIONE.docx [.docx 18,39 Kb - 30/12/2024 - 02/01/2025]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 30/04/2025 10:38:37

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