Patente di guida
Patente di guida
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A chi vuole conseguire o rinnovare la patente di guida
Descrizione
Come fare
La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente.
Il rinnovo consiste in una visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.
Informazioni per il conseguimento:
Al momento della presentazione della domanda per il conseguimento della patente viene consegnata una marca operativa e il candidato ha sei mesi di tempo per sostenere l'esame di teoria. Se preparato, può sostenere l'esame anche subito dopo la presentazione della domanda.
Il candidato ha a disposizione due prove d'esame. In caso di esito negativo della prima prova potrà ripeterla un'altra volta sempre entro i primi sei mesi della validità della marca operativa.
Superato l'esame di teoria e non prima, gli verrà consegnato il foglio rosa e potrà esercitarsi alla guida.
Il foglio rosa è valido dodici mesi ed entro questi dodici mesi il candidato può affrontare l'esame pratico per tre volte, non prima però che sia trascorso almeno un mese dalla data del rilascio del foglio rosa.
In caso di esito negativo delle tre prove di guida, il candidato ha la possibilità di richiedere un nuovo foglio rosa (che comprende due nuove possibilità di fare l'esame pratico) riportando l'esito positivo dell'esame di teoria.
Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
Informazioni per il conseguimento:
Al momento della presentazione della domanda per il conseguimento della patente viene consegnata una marca operativa e il candidato ha sei mesi di tempo per sostenere l'esame di teoria. Se preparato, può sostenere l'esame anche subito dopo la presentazione della domanda.
Il candidato ha a disposizione due prove d'esame. In caso di esito negativo della prima prova potrà ripeterla un'altra volta sempre entro i primi sei mesi della validità della marca operativa.
Superato l'esame di teoria e non prima, gli verrà consegnato il foglio rosa e potrà esercitarsi alla guida.
Il foglio rosa è valido dodici mesi ed entro questi dodici mesi il candidato può affrontare l'esame pratico per tre volte, non prima però che sia trascorso almeno un mese dalla data del rilascio del foglio rosa.
In caso di esito negativo delle tre prove di guida, il candidato ha la possibilità di richiedere un nuovo foglio rosa (che comprende due nuove possibilità di fare l'esame pratico) riportando l'esito positivo dell'esame di teoria.
Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
Cosa serve
Documentazione
ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare
una foto recente formato tessera
ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RINNOVO PATENTE
Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare
una foto recente formato tessera
ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 - RINNOVO PATENTE
Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti.
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario da pagare al postino che effettua la consegna. E' possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza.
Se non si riceve la patente entro 15 giorni dalla data della visita medica occorre contattare:
numero verde 800979416 di Poste italiane, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, per informazioni di dettaglio riguardanti la spedizione
call center del Ministero con operatore disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 14, per conoscere il numero dell'assicurata con la quale è stata spedita la patente
numero verde 800232323 gratuito da telefono fisso
numero 0645775927 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori
email del Ministero uco.dgmot@mit.gov.it: nell'email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, data della visita medica, allegare eventualmente la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).
Se non è stato possibile consegnare la patente il documento è restituito al Ministero e annullato.
L'interessato dovrà chiedere la creazione e l'invio di una nuova patente contattando:
numero verde 800232323 gratuito da telefono fisso
numero 0645775927 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori
email del Ministero uco.dgmot@mit.gov.it: nell'email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, data della visita medica, allegare eventualmente la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).
Casi particolari in cui, dopo la visita medica, occorre completare la procedura di rinnovo in un Ufficio motorizzazione civile
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario da pagare al postino che effettua la consegna. E' possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza.
Se non si riceve la patente entro 15 giorni dalla data della visita medica occorre contattare:
numero verde 800979416 di Poste italiane, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, per informazioni di dettaglio riguardanti la spedizione
call center del Ministero con operatore disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 14, per conoscere il numero dell'assicurata con la quale è stata spedita la patente
numero verde 800232323 gratuito da telefono fisso
numero 0645775927 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori
email del Ministero uco.dgmot@mit.gov.it: nell'email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, data della visita medica, allegare eventualmente la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).
Se non è stato possibile consegnare la patente il documento è restituito al Ministero e annullato.
L'interessato dovrà chiedere la creazione e l'invio di una nuova patente contattando:
numero verde 800232323 gratuito da telefono fisso
numero 0645775927 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori
email del Ministero uco.dgmot@mit.gov.it: nell'email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, data della visita medica, allegare eventualmente la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).
Casi particolari in cui, dopo la visita medica, occorre completare la procedura di rinnovo in un Ufficio motorizzazione civile
Permesso provvisorio di guida per visita rinnovo patente in Commissione medica locale (CML) oltre scadenza
Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riesce a prenotare la visita medica prima della scadenza del documento, può richiedere alla CML un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo.
Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riesce a prenotare la visita medica prima della scadenza del documento, può richiedere alla CML un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo.
Cosa si ottiene
Il rinnovo/rilascio della patente di guida
Tempi e scadenze
Durata di validità delle diverse categorie di patente di guida
Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate
ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni
ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni
Le corrispondenti patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale, ogni 5 anni fino a 70 anni di età e successivamente seguono le scadenze regolari.
Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate
ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni
ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni
Dopo i 65 anni la visita di conferma di validità deve essere effettuata in una Commissione medica locale.
Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli
Le corrispondenti patenti speciali C1S, CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate
ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni
Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.
Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.
Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
Le corrispondenti patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
La patente scade al compleanno
Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono nel giorno e mese del compleanno del conducente. Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell'area della diabetologia e delle malattie del ricambio.
L'allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avviato il 17 settembre 2012, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l'abilitazione alla guida.
In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard.
Ad esempio, una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente B valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre 2013, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2023: cioè per 10 anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno.
Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.
Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che scade il 15 dicembre 2023, ormai allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2033, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo.
Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate
ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni
ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni
Le corrispondenti patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale, ogni 5 anni fino a 70 anni di età e successivamente seguono le scadenze regolari.
Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate
ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni
ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni
Dopo i 65 anni la visita di conferma di validità deve essere effettuata in una Commissione medica locale.
Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli
Le corrispondenti patenti speciali C1S, CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate
ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni
Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.
Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.
Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
Le corrispondenti patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
La patente scade al compleanno
Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono nel giorno e mese del compleanno del conducente. Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell'area della diabetologia e delle malattie del ricambio.
L'allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avviato il 17 settembre 2012, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l'abilitazione alla guida.
In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard.
Ad esempio, una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente B valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre 2013, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2023: cioè per 10 anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno.
Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.
Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che scade il 15 dicembre 2023, ormai allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2033, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Polizia Municipale
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/01/2025 13:33:54
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