La comunicazione deve essere effettuata, sia direttamente sia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato di Polizia di Stato o, ove questo manchi, il Sindaco), entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
Tuttavia, con l'art. 3 comma 3 del D.L. 14/03/2011 n. 23 non sussiste più l'obbligo della comunicazione stessa qualora sia stato registrato il contratto di locazione.
Con l'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 tale esenzione viene estesa anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari , per cui sia avvenuta la registrazione.
La comunicazione, invece, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo, deve essere inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni.
Per ulteriori informazioni puoi consultare le pagine della Polizia di Stato .